Associazione Nazionale Italiana
Grafologi Forensi ed Esperti Documentali
Ai sensi della L. n. 4 del 2013, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riconosciuto
l'ANIGraFED in possesso dei requisiti per l’iscrizione all'albo istituito dalla legge.
Attività
Dimostrazione dei risultati
su perizie grafologiche e peritali
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I risultati peritali non possono essere condizionati da schemi ipotetici e teorici, secondo i quali il perito risponde al quesito posto dal giudice con delle ipotesi non verificate o con giudizi di possibilità o di probabilità.
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I risultati peritali devono derivare da dimostrazioni tecniche chiare, oggettive ed oggettivabili, rigorosamente prodotte da verifiche controllabili che portano a risultati univoci.
L'Associazione si prefigge di fornire ai propri iscritti la preparazione idonea e le regole specifiche per la dimostrazione oggettiva dei risultati.
Finalità
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Realizzare in Italia un livello di preparazione professionale adeguatamente omogeneo per tutti i periti grafologi forensi, i periti forensi esperti di documenti, inchiostro e carta, i periti forensi esperti in documenti informatici;
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Determinare linee guida comuni a tutti gli operatori del settore;
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Delineare ed osservare un codice deontologico improntato alla correttezza ed alla trasparenza sia nei riguardi dei colleghi, sia nei riguardi dei cittadini utenti;
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Delineare un protocollo operativo cui tutti gli associati sono tenuti ad ispirarsi, con tutti i possibili miglioramenti ed aggiornamenti progressivi e successivi;
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Pervenire ad un linguaggio tecnico comune nel rispetto dei requisiti necessari per definire con oggettività le fenomenologie grafiche in osservazione;
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Vigilare sulla condotta professionale degli associati;
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Fornire agli associati corsi periodici di aggiornamento obbligatori, da realizzarsi almeno una volta l’anno o con le periodicità che saranno dettate dalle necessità e dalla realtà da gestire
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Attivare sportelli ad uso dei cittadini utenti, per garantire la tutela degli stessi utenti (lettera “f”, art. 2 dello Statuto”).
Forma e requisiti
della relazione peritale
Gli associati avranno indicazioni precise e specifiche sui criteri di impostazione e stesura della relazione peritale, sui requisiti tecnici della dimostrazione peritale.
La ricerca e la messa a punto di tali requisiti ha la duplice finalità:
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1) ricercare l’uniformità dei criteri applicativi ed espositivi in perizia;
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2) mantenere contenuti tecnici che siano specifici della relazione peritale, con esclusione di ogni argomentazione che sia estranea e/o superflua, destinata ad immettere criteri di interpretazione soggettiva.
Protocollo Operativo
Il protocollo operativo che l’Associazione realizzerà, ad uso degli iscritti, sarà ispirato a criteri di chiarezza operativa, semplicità applicativa, verificabilità dei dati e dei risultati, oggettività dimostrativa.
Il protocollo operativo sarà applicato con un linguaggio tecnicamente lineare e semplice che risponda ai requisiti del linguaggio scientifico peritale: chiarezza, semplicità, pertinenza, oggettività, efficacia dimostrativa, prendendo come riferimento i manuali europei “BEST PRACTICE MANUAL FOR THE FORENSIC EXAMINATION OF HANDWRITING – ENFSI – BPM – FHX – 01” e per il settore civile "Guida sulle buone pratiche per la consulenza tecnica nell'unione Europea" EEEI, 2015".
Attività
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Mettere a punto linee-guida, codice deontologico e protocollo operativo, condivisi da tutti gli associati;
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Offrire agli associati un servizio di sostegno per eventuali pareri di natura tecnica, procedurale, interpretativa;
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E' previsto l’aggiornamento obbligatorio per tutti gli associati, almeno una volta l’anno, per mantenere la formazione permanente dei propri iscritti;
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Istituire le sedi dello sportello di riferimento, a cui si potranno rivolgere i cittadini consumatori per:
a) ottenere informazioni relative all’attività professionale degli iscritti all’Associazione;
b) rappresentare eventuali “contenziosi” con i singoli professionisti, come previsto dall’art. 27 ter del codice di consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 286; -
Realizzare ogni altra attività che debba rendersi utile o necessaria agli associati, secondo le finalità dello Statuto.
Requisiti
tecnici del linguaggio
Il linguaggio peritale non può essere impostato e strutturato a difesa della soggettività indiscussa del perito (specialmente nelle osservazioni alle consulenza tecniche d‘ufficio preliminari, e nelle susseguenti valutazioni del consulente del giudice), ma deve essere calibrato alla realtà peritale emergente dagli accertamenti, secondo i criteri di oggettività e di oggettivabilità dei dati esposti, senza alcuna argomentazione di carattere personale, che darebbe alla relazione peritale le connotazioni di una mera impressione personale.
L’Associazione fornisce ai propri iscritti le informazioni specifiche e gli orientamenti circa la ricerca dei requisiti tecnici del linguaggio peritale.